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Decreto legge su occupazione e mercato del lavoro
6 giugno 2003.
E' stata approvata dal Consiglio dei Ministri la Riforma Biagi, ovvero
il decreto legislativo per l'attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro.
Obiettivo del governo è quello di aumentare il tasso di occupazione.
In ambito UE si prevede di arrivare al 70% entro il 2010. In Italia
siamo solo al 54%.
Le leve per raggiungere tale obiettivo sono essenzialmente due: ampliare
le forme di contratti atipici e liberalizzare il collocamento.
Nel seguito proponiamo alcune riflessioni utili per il mercato dei
call center.
Co.co.co
Con tale decreto sembrerebbe che venga cancellata
la figura del collaboratore coordinato e continuativo (oltre 2,4 milioni
di iscritti all'Inps) che resterà autonomo solo se si riuscirà
a stabilire che il lavoro è a progetto e non di fatto subordinato.
I co.co.co dovranno sempre indicare un progetto di lavoro e la sua
durata massima, oltre che la retribuzione.
Si prevede che i contributi saliranno comunque
dal 12% al 19% e che una disciplina transitoria sarà applicata
per un anno, ovvero per quasi tutto il 2004, al fine di "regolarizzare"
le posizioni che meno si avvicinano alla ispirazione del legislatore.
Di fatto nel caso di "lavoro a progetto"
il lavoratore assume, senza vincolo di subordinazione, l'incarico
di eseguire un progetto o un programma di lavoro, o una fase di esso,
gestendo autonomamente il proprio lavoro in funzione del risultato,
indipendentemente dal tempo impiegato.
La collaborazione riguarda esclusivamente un programma definito con
una precisa scadenza temporale.
Se ci si riferisce in particolare al mercato dei call center,
la legge "Biagi" non riguarda solo i co.c.o.co., ma anche
altre forme contrattuali.
Lavoro a chiamata o job on call
Tale contratto prevede assunzioni a tempo determinato o indeterminato.
Il lavoratore dà una disponibilità a prestare
un certo numero di giornate di lavoro nell'arco di un anno (probabilmente
per il monte giornate andrà definito un minimo).
L'azienda può decidere quando impiegarlo, ad esempio in relazione
a campagne di outbound o a picchi stagionali.
Si possono presentare due situazioni:
1) se il lavoratore è obbligato a rispondere quando
l'azienda lo chiama riceverà un fisso mensile per compensare
tale disponibilità,
2) se non è obbligato sarà retribuito solo in relazione
alla prestazione.
Staff leasing
Le nuove regole definiscono il confine tra l'appalto
di servizi (che richiede il requisito del potere organizzativo e direttivo
nei confronti dei lavoratori da parte dell'appaltatore) e la somministrazione
di lavoro (che prevede l'esercizio del potere direttivo in capo al
soggetto utilizzatore). In questo secondo caso la somministrazione
di lavoro avrà tutti i requisiti già richiesti all'agenzia
di lavoro temporaneo e le tutele oggi previste per il lavoro interinale.
Per modernizzare gli strumenti giuridici che presidiano i processi
di outsourcing e potendo contare sul positivo impiego di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo, con l'attuale decreto legge si
decide perciò di rivedere la legge 1369/1960.
La rigidità nell'utilizzo della forza lavoro non si riscontra
in altri Paesi ove pratiche di outsourcing sono ampiament diffuse.
Si fa riferimento al cosidetto leasing della manodopera: tecnica di
gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate
nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato di
parte della forza lavoro di cui l'azienda ha bisogno per alimentare
i suoi processi produttivi, soprattutto quelli che si innovano grazie
alle nuove tecnologie e alle reti di telecomunicazioni.
Nasce pertanto lo staff leasing, ovvero - in presenza di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostituivo - le
aziende potranno affittare manodopera a carattere continuativo dalle
agenzie interinali. I lavoratori dipendono dalle agenzie e non possono
perciò essere licenziati dalle aziende che però possono
chiedere ed ottenere il cambio di un collaboratore.
Alla contrattazione si rinviano
i limiti quantitativi di utilizzo, ovvero sino a quale percentuale
si potrà ricorrere, come già accade per il lavoro interinale.
Contratto
Assocallcenter.
L'associazione degli outsourcer, che aderisce a Confcommercio,
firmerà a breve un contratto di categoria nazionale.
Le informazioni saranno diffuse al più presto.
Contratti individuali e contratto di associazione
in partecipazione
Poichè
alcuni call center outsourcer hanno chiesto informazioni su questa
tipologia di contratto e su altri contratti individuali "tradizionali",
nel seguito riportiamo alcune notizie.
Il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato
dall’articolo 2549 del codice civile, stabilisce che l’associante
(imprenditore) attribuisca all’associato (lavoratore) una
partecipazione agli utili dell’azienda.
Gli
elementi che caratterizzano tale contratto sono costituiti dall’apporto
dell’associato e dalla sua partecipazione agli utili dell’impresa
o di un determinato affare.
Può
costituire oggetto dell’apporto dell’associato una prestazione
d’opera.
Qualora
il contratto non specifichi la quota di utili spettanti all’associato,
essa deve essere calcolata in proporzione al valore dell’apporto
dell’associato rispetto al valore dell’impresa. Il calcolo
è effettuato sulla base dei criteri di valutazione del bilancio
dell’impresa.
L’associante
ha diritto di essere informato sull’andamento dell’azienda
e di esercitare i controlli.
L’associato
ha diritto al rendiconto periodico della gestione dell’impresa.
Nel caso di associazione in partecipazione ad uno o più affari,
il rendiconto si limiterà agli affari compiuti.
La
cessazione del rapporto contrattuale avviene per decorrenza del
termine fissato dalle parti, per inadempimento contrattuale di una
delle parti (salvo risarcimento), per perdite gravi o di entità
tale da non consentire la prosecuzione dell’esercizio d’impresa.
Se prevista nel contratto, la cessazione può avvenire anche
per giusta causa.
Per
altre informazioni sui rapporti "tradizionali" consigliamo
i seguenti link:
Contratto
di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con aziende
private,
Contratto
di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con enti pubblici,
Contratto
di collaborazione occasionale,
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