|  | Decreto legge su occupazione e mercato del lavoro 
    
               
  6 giugno 2003. E' stata approvata dal Consiglio dei Ministri la Riforma Biagi, ovvero 
            il decreto legislativo per l'attuazione delle deleghe in materia di 
            occupazione e mercato del lavoro.
 Obiettivo del governo è quello di aumentare il tasso di occupazione.
 In ambito UE si prevede di arrivare al 70% entro il 2010. In Italia 
            siamo solo al 54%.
 Le leve per raggiungere tale obiettivo sono essenzialmente due: ampliare 
            le forme di contratti atipici e liberalizzare il collocamento.
 Nel seguito proponiamo alcune riflessioni utili per il mercato dei 
            call center.
 
 Co.co.co
 Con tale decreto sembrerebbe che venga cancellata 
            la figura del collaboratore coordinato e continuativo (oltre 2,4 milioni 
            di iscritti all'Inps) che resterà autonomo solo se si riuscirà 
            a stabilire che il lavoro è a progetto e non di fatto subordinato.
 I co.co.co dovranno sempre indicare un progetto di lavoro e la sua 
            durata massima, oltre che la retribuzione.
 Si prevede che i contributi saliranno comunque 
            dal 12% al 19% e che una disciplina transitoria sarà applicata 
            per un anno, ovvero per quasi tutto il 2004, al fine di "regolarizzare" 
            le posizioni che meno si avvicinano alla ispirazione del legislatore.
 Di fatto nel caso di "lavoro a progetto" 
            il lavoratore assume, senza vincolo di subordinazione, l'incarico 
            di eseguire un progetto o un programma di lavoro, o una fase di esso, 
            gestendo autonomamente il proprio lavoro in funzione del risultato, 
            indipendentemente dal tempo impiegato.
 La collaborazione riguarda esclusivamente un programma definito con 
            una precisa scadenza temporale.
 Se ci si riferisce in particolare al mercato dei call center, 
            la legge "Biagi" non riguarda solo i co.c.o.co., ma anche 
            altre forme contrattuali.
 
 Lavoro a chiamata o job on call
 Tale contratto prevede assunzioni a tempo determinato o indeterminato.
 Il lavoratore dà una disponibilità a prestare 
            un certo numero di giornate di lavoro nell'arco di un anno (probabilmente 
            per il monte giornate andrà definito un minimo).
 L'azienda può decidere quando impiegarlo, ad esempio in relazione 
            a campagne di outbound o a picchi stagionali.
 Si possono presentare due situazioni:
 1) se il lavoratore è obbligato a rispondere quando 
            l'azienda lo chiama riceverà un fisso mensile per compensare 
            tale disponibilità,
 2) se non è obbligato sarà retribuito solo in relazione 
            alla prestazione.
 
 Staff leasing
 Le nuove regole definiscono il confine tra l'appalto 
            di servizi (che richiede il requisito del potere organizzativo e direttivo 
            nei confronti dei lavoratori da parte dell'appaltatore) e la somministrazione 
            di lavoro (che prevede l'esercizio del potere direttivo in capo al 
            soggetto utilizzatore). In questo secondo caso la somministrazione 
            di lavoro avrà tutti i requisiti già richiesti all'agenzia 
            di lavoro temporaneo e le tutele oggi previste per il lavoro interinale.
 
 Per modernizzare gli strumenti giuridici che presidiano i processi 
            di outsourcing e potendo contare sul positivo impiego di fornitura 
            di prestazioni di lavoro temporaneo, con l'attuale decreto legge si 
            decide perciò di rivedere la legge 1369/1960.
 La rigidità nell'utilizzo della forza lavoro non si riscontra 
            in altri Paesi ove pratiche di outsourcing sono ampiament diffuse.
 Si fa riferimento al cosidetto leasing della manodopera: tecnica di 
            gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate 
            nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato di 
            parte della forza lavoro di cui l'azienda ha bisogno per alimentare 
            i suoi processi produttivi, soprattutto quelli che si innovano grazie 
            alle nuove tecnologie e alle reti di telecomunicazioni.
 Nasce pertanto lo staff leasing, ovvero - in presenza di ragioni 
            di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostituivo - le 
            aziende potranno affittare manodopera a carattere continuativo dalle 
            agenzie interinali. I lavoratori dipendono dalle agenzie e non possono 
            perciò essere licenziati dalle aziende che però possono 
            chiedere ed ottenere il cambio di un collaboratore.
 Alla contrattazione si rinviano 
            i limiti quantitativi di utilizzo, ovvero sino a quale percentuale 
            si potrà ricorrere, come già accade per il lavoro interinale.
 
 Contratto 
            Assocallcenter.
 L'associazione degli outsourcer, che aderisce a Confcommercio, 
            firmerà a breve un contratto di categoria nazionale.
 Le informazioni saranno diffuse al più presto.
 
 
 
 
    Contratti individuali e contratto di associazione 
              in partecipazione Poichè 
              alcuni call center outsourcer hanno chiesto informazioni su questa 
              tipologia di contratto e su altri contratti individuali "tradizionali", 
              nel seguito riportiamo alcune notizie.Il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato 
              dall’articolo 2549 del codice civile, stabilisce che l’associante 
              (imprenditore) attribuisca all’associato (lavoratore) una 
              partecipazione agli utili dell’azienda.
 Gli 
              elementi che caratterizzano tale contratto sono costituiti dall’apporto 
              dell’associato e dalla sua partecipazione agli utili dell’impresa 
              o di un determinato affare.
 Può 
              costituire oggetto dell’apporto dell’associato una prestazione 
              d’opera.
 Qualora 
              il contratto non specifichi la quota di utili spettanti all’associato, 
              essa deve essere calcolata in proporzione al valore dell’apporto 
              dell’associato rispetto al valore dell’impresa. Il calcolo 
              è effettuato sulla base dei criteri di valutazione del bilancio 
              dell’impresa.
 L’associante 
              ha diritto di essere informato sull’andamento dell’azienda 
              e di esercitare i controlli.
 L’associato 
              ha diritto al rendiconto periodico della gestione dell’impresa. 
              Nel caso di associazione in partecipazione ad uno o più affari, 
              il rendiconto si limiterà agli affari compiuti.
 La 
              cessazione del rapporto contrattuale avviene per decorrenza del 
              termine fissato dalle parti, per inadempimento contrattuale di una 
              delle parti (salvo risarcimento), per perdite gravi o di entità 
              tale da non consentire la prosecuzione dell’esercizio d’impresa. 
              Se prevista nel contratto, la cessazione può avvenire anche 
              per giusta causa.
 Per 
              altre informazioni sui rapporti "tradizionali" consigliamo 
              i seguenti link:Contratto 
              di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con aziende 
              private,
 Contratto 
              di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con enti pubblici,
 Contratto 
              di collaborazione occasionale,
 
  
              
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