Clausole
elastiche e lavoro part-time
Nota
a cura di Massimo Pallini (giugno
2000).
La
Suprema Corte di Cassazione ha sempre negato la possibilità
di prevedere nei contratti di lavoro part time un'articolazione
variabile del tempo di lavoro concordato nel contratto
individuale (cfr. da ultimo: sent. 17.2.1997 n. 2340; sent.
26.3.1997 n. 2691).
La Corte ha in sostanza inibito l'introduzione delle c.d.
clausole elastiche alla luce della disciplina dettata dalla
legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il legislatore ha ora introdotto - con d.lgs. 25.2.2000 n.61
(Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla
CES) - una disciplina specifica che legittima l'adozione
di clausole elastiche del tempo di lavoro nei contratti part time
a tempo indeterminato o - nei soli casi di assunzioni per
sostituzione di lavoratori assenti con diritto al mantenimento
del rapporto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.B) della legge
n. 230/62 - a tempo determinato.
L'art. 3, commi 7 - 12, del d.lgs. n.61 prevede che nel contratto
di lavoro part-time deve essere sempre tassativamente indicata
un'articolazione temporale "rigida" delle prestazioni
nel relativo ambito di riferimento (settimana, mese, anno); possono
però essere inserite delle clausole elastiche che permettano
all'impresa di modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa.
L'inserimento di tali clausole nel contratto individuale è
lecito soltanto a condizione che le causali e le modalità
a fronte delle quali il datore di lavoro possa variare la collocazione
temporale della prestazione siano previste da un contratto collettivo
nazionale o territoriale stipulato dai sindacati comparativamente
più rappresentativi e applicato ai dipendenti dell'impresa
o da un contratto collettivo aziendale stipulato con le rappresentanze
sindacali di cui all'art.19 l. 300/70, con l'assistenza - però
- dei sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato.
Il lavoratore che accetta la previsione di clausole elastiche
può in qualsiasi momento revocare il suo assenso e tornare
all'orario "rigido" se documenta la sussistenza di:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal Servizio sanitario
pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa
subordinata o autonoma.
La revoca può essere effettuata in ogni caso soltanto se
sono decorsi almeno 5 mesi dalla stipulazione del patto e dovrà
essere concesso al datore un preavviso di almeno 1 mese.
I contratti collettivi possono prevedere altre ragioni che legittimino
la revoca del lavoratore, in particolare in caso di esigenze di
studio o di formazione.
Le variazioni dell'orario di lavoro debbono essere comunicate
dal datore al lavoratore di volta in volta con un preavviso di
almeno 10 gg..
I lavoratori che accettano l'introduzione delle clausole elastiche
hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella
misura che dovrà essere determinata nel contratto collettivo
nazionale, territoriale o aziendale applicato in azienda che disciplina
questo tipo di lavoro part-time.
Il patto che permette l'applicazione di clausole elastiche
può essere adottato anche nei confronti dei lavoratori
che hanno contratti di lavoro part-time già in essere prima
dell'entrata in vigore della norma.
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