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e TLC È stato
approvato dal Consiglio dei Ministri in data 9/4/98 il decreto sulla tutela del
privato nelle telecomunicazioni, in recepimento della direttiva 97/66/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997. Nel seguito si riporta in sintesi
il contenuto di alcuni articoli della suddetta direttiva che hanno un impatto
sull'attività dei Call Center. - Presentazione e restrizione
dell'identificazione della linea chiamante e collegata (Art. 8). Nel caso
in cui la linea chiamante e/o la linea collegata possano venire identificate,
il fornitore di servizi di TLC deve informare il pubblico non solo che esiste
tale possibilità ma anche che si possono adottare semplici e gratuite misure
di restrizione e di soppressione dell'identificazione.
- Eccezioni (Art.
9). Il fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio
di telecomunicazione accessibile al pubblico può tuttavia annullare la
soppressione dell'identificazione della linea chiamante quando lo richieda l'abbonato
che riceve chiamate malintenzionate o importune e per le chiamate di emergenza,
comprese quelle che sono gestite dalla polizia, dalle ambulanze e dai vigili del
fuoco.
- Trasferimento automatico della chiamata (Art. 10). Ciascun abbonato
deve poter bloccare semplicemente e gratuitamente il trasferimento automatico
della chiamata da parte di terzi verso il suo terminale.
- Elenchi degli
abbonati (Art. 11). Gli abbonati persone fisiche possono essere identificati
negli elenchi stampati o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili
attraverso i servizi d'inchiesta dell'elenco solo in base ai loro dati personali
strettamente necessari. Gli abbonati possono acconsentire alla pubblicazione di
loro dati supplementari, ma hanno anche il diritto di escludere e/o restringere
la presenza negli elenchi e l'uso dei dati che li riguardano.
- Chiamate
indesiderate (Art. 12). Le telefonate tramite sistemi vocali automatici (senza
intervento umano) e l'invio di fax per scopi promozionali di vendita diretta,
comprese le indagini di mercato e la comunicazione commerciale interattiva, possono
essere effettuate solo se espressamente consentite dall'abbonato persona fisica.
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