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Portabilità
numero telefonico Lo
schema di Regolamento che è stato approvato il 14 ottobre u.s. riguarda la portabilità
del numero tra operatori di rete fissa (service provider portability). Di
fatto si recepisce la direttiva comunitaria 98/61. Il provvedimento è passato
al Consiglio di Stato e passerà poi alle competenti Commissioni Parlamentari prima
della sua approvazione definitiva. In teoria a partire dal primo di gennaio
dell’anno 2000 sarà possibile renderlo operativo. La portabilità del numero
può essere definita con riferimento a:
fornitore del servizio o operatore, quando consente all’utente di mantenere
il prorpio numero nel momento in cui decide di camboiare operatore. Questa portabilità
si chiama Service Provider Portability
località, quando consente all’utente di mantenere il proprio numero quando
decide di cambiare ubicazione a parità di tipologia di servizio Questa portabilità
si chiama Location o Geografic Portability ·
servizio utilizzato, quando consente all’utente di mantenere il proprio
numero a fronte di variazioni della tipologia di servizio. Questa portabilità
si chiama Service Portability. Il
Regolamento fa riferimento al primo tipo di portabilità e si applica per numerazioni
per area geografica per abbonati su rete telefonica normale o Isdn, ma anche per
numerazioni non geografiche quali ad esempio i servizi di addebito al chiamato
(numero verde), di addebito ripartito e di tariffa premio. Secondo
la delibera dell’Autorità delle Comunicazioni, l’operatore che cede il numero
si chiama "Donor", mentre l’operatore che acquisisce il cliente con il
numero oggetto di portabilità si chiama "Recipient". L ‘Autorità
deve provvedere affinché i prezzi di interconnessione per l’attuazione
di questo "numero personale" siano basati sui costi e affinché eventuali addebiti
per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tale possibilità.
Per quanto riguarda le soluzioni tecniche di rete, si nota che nel
caso di chiamate su Numero Verde il riconoscimento del numero ed il relativo instradamento
può avvenire su una qualsiasi rete attraversata dalla chiamata, salvo che almeno
la rete "Donor" (Telecom Italia) deve essere in grado di operare il corretto instradamento.
Inoltre viene costituita una banca dati centralizzata presso il Ministero
delle Comunicazioni per il riconoscimento dei numero oggetto di portabilità ;
tale banca dati verrà mantenuta con il contributo di tutti gli operatori.
Una corretta interazione presuppone l’adozione di accordi bilaterali tra gli
operatori, con le modalità operative e le condizioni economiche. Tra l’altro
si ricorda che per garantire la contemporaneità del pagamento dell’operatore "Donor"
e dell’attivazione del servizio da parte dell’operatore "Recipient" il primo dovrà
stimare i consumi che l’abbonato farà sino alla data di scadenza del contratto
e fatturarli. Si nota che la prestazione di identità della linea chiamante
(CLI) e le sue eventuali restrizioni ai fini della presentazione al cliente finale
non vengono alterate dalla nuova prestazione. |