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Compravendita fondi con banca telefonica

La Consob, rispondendo ad un quesito, ha di recente (luglio 1999) chiarito che non è in contrasto con la disciplina vigente l’utilizzo del servizio di banca telefonica – già operativo per la compravendita di titoli azionari e obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati – per le sole operazioni di rimborso, di acquisto di quote di fondi comuni di investimento successive alla prima sottoscrizione e di passaggio tra fondi previste sin dalla conclusione del’originario contratto di investimento.
Al contrario, la conclusione di operazioni aventi ad oggetto la prima sottoscrizione di quote di fondi non può prescindere dalla forma scritta.
L’interpretazione delle disposizioni contenute nel T.U. della finanza (art. 94 ss.) e nel recente regolamento n. 11971/99 (in particolare art. 13 e 22) fa ritenere che le operazioni dalle quali derivino effetti costitutivi di contratti devono essere concluse, almeno con riferimento alla prima operazione (e comunque in ogni caso in cui si tratti di un investimento nuovo a tutti gli effetti), solo in forma scritta, mediante la sottoscrizione del modulo di cui è corredato il prospetto informativo.
La prevista forma scritta del contratto non solo assicura che l’adesione alla sollecitazione avvenga attraverso procedure idonee a garantire all’investitore la piena conoscenza delle informazioni contenute nel prospetto al fine dell’assunzione di decisioni consapevoli di investimento, ma risponde anche all’esigenza di conferire all’operazione conclusa l’efficacia probatoria propria della scrittura privata. Il vincolo della sottoscrizione del modulo non sussiste invece per le operazioni "successive", come quelle di passaggio tra fondi, di sottoscrizioni successive afferenti ad un sistema di fondi previsto sin dalla conclusione dell’originario contratto, ovvero di rimborso.......
L’utilizzo del servizio di banca telefonica per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto fondi comuni di investimento è, inoltre, reso possibile dalla maggiore tutela accordata al partecipante del fondo alla luce delle recenti disposizioni regolamentari, che hanno posto a carico delle società di gestione del risparmio obblighi informativi supplettivi al prospetto informativo, volti a garantire ai partecipanti "l’effettiva conoscenza" dei fatti rilevanti accaduti successivamente alla stipulazione del contratto.
Il servizio di banca telefonica, inoltre, può essere attivato solo se le relative modalità di funzionamento sono descritte nel regolamento di gestione del fondo approvato dalla Banca d’Italia. Il servizio non è però utilizzabile in occasione di un’operazione di trasferimento delle quote sottoscritte ad un altro "sistema" di fondi gestiti, pur se gestiti dalla stessa società......
La conclusione raggiunta vale non solo con riguardo a fondi comuni di investimento di diritto italiano, ma anche per le offerte di quote di fondi di diritto estero.