Compravendita fondi
con banca telefonica
La Consob, rispondendo ad un quesito, ha di recente (luglio 1999) chiarito che
non è in contrasto con la disciplina vigente l’utilizzo del servizio di banca
telefonica – già operativo per la compravendita di titoli azionari e obbligazionari
negoziati nei mercati regolamentati – per le sole operazioni di rimborso, di acquisto
di quote di fondi comuni di investimento successive alla prima sottoscrizione
e di passaggio tra fondi previste sin dalla conclusione del’originario contratto
di investimento. Al contrario, la conclusione di operazioni aventi
ad oggetto la prima sottoscrizione di quote di fondi non può prescindere dalla
forma scritta. L’interpretazione delle disposizioni contenute nel T.U.
della finanza (art. 94 ss.) e nel recente regolamento n. 11971/99 (in particolare
art. 13 e 22) fa ritenere che le operazioni dalle quali derivino effetti costitutivi
di contratti devono essere concluse, almeno con riferimento alla prima operazione
(e comunque in ogni caso in cui si tratti di un investimento nuovo a tutti
gli effetti), solo in forma scritta, mediante la sottoscrizione del modulo
di cui è corredato il prospetto informativo. La prevista forma scritta del
contratto non solo assicura che l’adesione alla sollecitazione avvenga attraverso
procedure idonee a garantire all’investitore la piena conoscenza delle informazioni
contenute nel prospetto al fine dell’assunzione di decisioni consapevoli di investimento,
ma risponde anche all’esigenza di conferire all’operazione conclusa l’efficacia
probatoria propria della scrittura privata. Il vincolo della sottoscrizione
del modulo non sussiste invece per le operazioni "successive", come quelle di
passaggio tra fondi, di sottoscrizioni successive afferenti ad un sistema di fondi
previsto sin dalla conclusione dell’originario contratto, ovvero di rimborso.......
L’utilizzo del servizio di banca telefonica per la conclusione
di operazioni aventi ad oggetto fondi comuni di investimento è, inoltre, reso
possibile dalla maggiore tutela accordata al partecipante del fondo alla luce
delle recenti disposizioni regolamentari, che hanno posto a carico delle società
di gestione del risparmio obblighi informativi supplettivi al prospetto informativo,
volti a garantire ai partecipanti "l’effettiva conoscenza" dei fatti rilevanti
accaduti successivamente alla stipulazione del contratto. Il servizio
di banca telefonica, inoltre, può essere attivato solo se le relative modalità
di funzionamento sono descritte nel regolamento di gestione del fondo approvato
dalla Banca d’Italia. Il servizio non è però utilizzabile in occasione di un’operazione
di trasferimento delle quote sottoscritte ad un altro "sistema" di fondi gestiti,
pur se gestiti dalla stessa società...... La conclusione raggiunta vale
non solo con riguardo a fondi comuni di investimento di diritto italiano, ma anche
per le offerte di quote di fondi di diritto estero. |