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Regolamento Ufficio
del Garante Il
16 febbraio 1999 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 501 del 31 marzo 1998 recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Regolamento, oltre a definire e ripartire le competenze tra le diverse
figure operanti all’interno dell’Ufficio, precisa le condizioni per poter rendere
praticamente operativi le autorizzazioni, gli accertamenti ed i divieti. L’art.17
descrive le modalità con cui l’interessato potrà tutelare i propri diritti specificati
nell’art.13 della legge sulla privacy e prevede che la richiesta di accesso potrà
essere avanzata, dall’interessato, dopo aver dimostrato la propria identità, ai
preposti al trattamento, verbalmente oppure trasmessa con lettera raccomandata
o fax. I dati saranno estratti a cura del responsabile o dagli incaricati
del trattamento e potranno essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati. L’interessato
dovrà versare, per la ricerca e la notifica, un contributo che non potrà superare
lire ventimila mentre, qualora i dati siano trattati con mezzi elettronici o comunque
automatizzati e la risposta sia data in forma verbale, l’importo sarà di lire
cinquemila. Si fa notare la distinzione che il Regolamento pone tra le
semplici segnalazioni e reclami inviati all’Autorità rispetto ai veri e propri
ricorsi. Una nota dell’Ufficio del Garante precisa che il ricorso
all’Autorità può essere invocato solo in caso di constatata violazione dei diritti
riconosciuti all’interessato dall’art.13 della legge sulla privacy e non per ogni
sospetta e generica violazione della legge 675/96, e solo dopo aver interpellato
il gestore della banca dati. I ricorsi, previsti e disciplinati dall’art.18
del Regolamento, sono atti da presentare al Garante con lettera raccomandata e
devono possedere particolari formalità che, se non rispettate, li rendono inammissibili.
E’ previsto per essi un preciso contradditorio tra le parti e di regola devono
concludersi entro venti giorni. L’importo per la presentazione del ricorso (a
parte i casi di esenzione previste dall’art 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217)
è stato fissato in lire 50.000 da corrispondere direttamente presso gli Uffici
del Garante ovvero tramite conto corrente postale n. 96677000, intestato al Garante
per la protezione dei dati personali. Tuttavia il ritardo nell’emanazione
del Regolamento ha evidenziato che alcuni articoli dello stesso non hanno passato
il vaglio dei giudici contabili. Molti infatti sono gli articoli o commi di articoli
che non sono stati registrati dalla Corte dei Conti, quindi la responsabilità
di tali norme ricade sul Garante. In particolare si ricorda il comma 2 dell’art.8
e l’intero articolo 9, che contenevano disposizioni sul personale. Pertanto,
anche se ora esiste il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio
del Garante, la legge sulla privacy è ancora lungi dall’essere operativa e si
attende l’emanazione dei decreti legislativi che interessano il direct marketing.
Poiché non è operativa la Commissione non sembra possibile il rispetto del tempo
massimo stabilito per il 31 luglio 1999. |