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Elenchi
telefonici e Privacy
(novembre 2005)
Nuovi
elenchi
Sul mercato
Nel frattempo si accentuano le iniziative di DM e teleselling.
Di certo aumentano i costi per contatto
utile.
B2B. Le aziende hanno in questi ultimi tempi accentuato
le azioni di teleselling sulle aziende ed agiscono anche tramite
porta a porta.
B2C. Alcuni committenti hanno rivisto gli script
affidati ai loro outsourcer.
Dalla "tentata vendita" si passa ai "servizi
di informazione".
Non si chiede di una persona in particolare, ma citando l'argomento
dell'informazione che si intende trasmettere, si domanda se
ciò interessa o meno.... Si prosegue solo se interessa.
Vedere
DL "Codice del consumo", 6 settembre 2005
Questo codice armonizza e riordina le normative
concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare
un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
Articolo
58 - Limiti all'impiego di talune
tecniche di comunicazione a distanza. |
La natura degli elenchi telefonici è mutata.
Molti nuovi elenchi sono disponibili in forma cartacea.
Sono completati con numeri di telefonia mobile.
Tutti sono disponibili on-line.
E’ riportato il consenso alla pubblicità attraverso due
simboli, che attestano la volontà dell’interessato:
- di ricevere materiale di carattere promozionale presso il proprio
indirizzo o
- di ricevere chiamate di natura pubblicitaria e promozionale.
Direttiva n.2002/58/Ce, attuata in Italia con art. 129 ottobre 2003,
n. 306
Uso di data base aziendali per direct marketing
Possibilità di continuare ad utilizzare lecitamente
i dati già presenti in elenchi telefonici e riversati in altri
archivi (ad esempio data base aziendali).
La nuova disciplina, introdotta com il provvedimento del Garante del
15 luglio 2004, si riferisce a tutti gli elenchi di abbonati telefonici
in qualunque forma realizzati.
In tutti questi casi deve ritenersi necessario rispettare le medesime
manifestazioni di volontà.
Ma la norma non riguarda i dati personali
estratti da vecchi elenchi e registrati in banche dati nelle quali
siano inserite anche altre informazioni provenienti da fonti diverse.
Tutto ciò sempre nel rispetto degli obbighi di informativa
di cui all’art. 13 del Codice e dell’eventuale oppoposizione
degli interessati che abbiano chiesto di non ricevere più materiale
pubblicitario o promozionale.
Attività per finalità sociale
Le organizzazioni Onlus, ad esempio per attività di
raccolta fondi, possono disporre delle liste elettorali,
disciplinate dal d.P.R. n. 223/1967, purchè le stesse vengano
utilizzate per il perseguimento di finalità di carattere socio-assistenziale
o per il perseguimento di un interesse colletivo o diffuso (cfr. art.
51, d.P.R. n. 223/1967, come modificato dall’art. 177 del Codice).
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