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Apprendistato
professionalizzante e formazione
(ottobre 2005)
L'Apprendistato Professionalizzante é uno degli
strumenti contrattuali più adatti ad inserire collaboratori
da 18 a 29 anni.
La formazione interna o esterna deve essere di almeno 120 ore/anno
con "percorsi strutturati, certificabili e verificabili
negli esiti".
Si
ricorda che per quanto riguarda l'apprendistato, si è passati
dall'applicazione di una legge del 1955 al nuovo apprendistato ex
D.Lgs 276/03.
In questi mesi si sta attivando la prima fase di realizzazione.
Durata.
Per il CCNL Commercio le condizioni
di durata previste sono:
* 48 mesi per il II, III e IV livello,
* 36 mesi per il V livello
* 24 mesi per il VI livello.
Per il contratto nazionale dei bancari
si conferma che la durata é di 48 mesi e che la formazione
é di 480 ore totali. Dopo avere da poco attivato i contatti
con le Regioni, le principali banche stanno per avviare le assunzioni
e si prevede che ciò comporterà circa 4.500 nuovi
assunti nel 2006. Sebbene le banche abbiamo deciso di effettuare
la formazione al proprio interno, in alcune realtà locali
sono stati concordati parziali interventi esterni.
Per altre condizioni contrattuali si é rilevato che i Centri
per l'Impiego hanno posto condizioni diverse.
Come é evidente questo può essere un primo aspetto
che condiziona l'impiego di tale strumento contrattuale.
Secondo norma la durata massima é di 6 anni.
Formazione.
Per quanto riguarda la formazione, come sopra detto, il nuovo Apprendistato
Professionalizzante prevede un minimo di 120 ore annue di formazione
(esterna e interna all'azienda).
La formazione formale dell'apprendista deve essere finalizzata ad
una generica acquisizione di competenze di base a carattere trasversale
e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto dai decreti
del Ministro del Lavoro 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999.
Ad esempio nel caso della Regione Liguria la formazione
formale deve essere articolata secondo il seguente schema:
Competenze di base/trasversali |
48 ore |
Competenze tecnico-professionali |
72 ore |
Totale |
120 ore |
I
contenuti del Piano Formativo Individuale, PFI:
- profilo formativo di riferimento
- durata di contratto dell'apprendistato
- percorso di formazione formale (riferimento ai profili formativi
regolamentati con indicazione della ripartizione tra formazione
aziendale ed extra aziendale e individuazione del soggeto formativo
extra-aziendale)
- percorso di formazione non formale (obiettivo del percorso formativo,
competenze e capacità di acquisire, modalità di erogazione
della formazione, strumenti di verifica)
- modalità e tempi per l'integrazione della formazione non
formale con la formazione formale
- tutor aziendale con indicazione della qualifica, delle competenze
e delle esperienze possedute.
- verifica esiti formazione formale e non formale ed eventuali crediti
formativi conseguibili.
Il PFI deve essere seguito da un piano individuale
di dettaglio, elaborato annualmente, in cui indicare con maggiore
articolazione il percorso formativo dell'apprendista.
Per gli iscritti: leggere un esempio di Progetto formativo individuale
In particolare si ricorda che "al
termine di ciascun modulo di formazione interna di carattere trasversale
o professionalizzante, la Società sottoporrà ad apposita
verifica il Lavoratore medesimo, al fine di accertare, mediante
prove documentate, il grado di apprendimento delle nozioni impartite
nonché lo stato di avanzamento del percorso formativo".
Come ci viene da più parti segnalato i problemi riguardano
essenzialmente la specificità del settore Call Center ed
in particolare gli aspetti qualificanti la figura dell'operatore
telefonico.
Gli enti attuatori per la Formazione esterna degli apprendisti spesso
dispongono di corsi dedicati a figure molto (troppo) lontane da
quelle dell'operatore di Call Center.
Ad esempio, nelle linee guida della
Regione Liguria vengono indicati i seguenti profili formativi
per i " lavori d'uffico": segretario/a, contabile,
grafico, informatico hardware, tecnico software, magazziniere e
adetto alla vendita.
Cosa fare?
Ricordiamo che la certificazione ConCert© può essere
una soluzione sia per l'ente esterno che per quello interno per
accertare il grado di apprendimento del Lavoratore.
Situazione
per Regioni
- Valle
d'Aosta.
Dal 1 agosto 2005 é stato approvato il protocollo di intesa.
- Veneto.
Dal 25 gennaio 2005 é stato siglato l'accordo tra le parti.
Dal 4 aprile é possibile assumere apprendisti.
-
Liguria. Da gennaio 2005 è in corso una
sperimentazione
- Emilia
Romagna. Dal 26 luglio 2005 é stata approvata
la legge sulla occupazione con parte dedicata all'apprendistato,
con avvio dal 12 settembre 2005
- Toscana.
Attivi da 1 aprile per i settori in cui CCNL é
stato rinnovato.
- Umbria.
Approvato schema di accordo per avviare un regime transitorio.
- Marche.
Da dicembre 2004 sperimentazione nel terziario e 28 luglio
2005 firma accordo con parti sociali. In vigore solo per settori
con profili formativi definiti.
- Abruzzo.
Progetto di sperimentazione operativo da 1 luglio 2005
Regioni
senza atti attuativi:
Friuli Venezia Giulia.
Tavolo di lavoro avviato dal 1 settembre 2005
Piemonte. Reinvio competenze ad un gruppo tecnico il 30
marzo 2005
Lombardia. Sottoscritti protocolli di intesa per
il settore terziario. Contatti con ABI
Lazio. Processo da attivare con nuova giunta.
Campania. Costituito gruppo tecnico e avviato il confronto
con le parti sociali.
Puglia. La nuova giunta intende varare un provvedimento
specifico e sono in corso confronti con le parti sociali.
Sicilia. Con circolare 9 giugno 2005 si tratta
l'affidamento alle parti sociali e l'inserimento di apprendisti
in corsi di formazione esterni già finanziati.
Sardegna. Bozza del decreto per attivare i tavoli tecnici.
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