Nn.
848, 357, 629 e 869-A Relazione
orale - Relatore Tofani TESTO PROPOSTO DALLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) Comunicata alla Presidenza il 21 giugno
2002 PER IL DISEGNO DI LEGGE Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro (n. 848) presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro per
la funzione pubblica col Ministro per le politiche comunitarie e col Ministro
per gli affari regionali COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2001
CON ANNESSO TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE Norme per la tutela dei lavori atipici
(n. 357) d'iniziativa dei senatori STIFFONI, AGONI, CHINCARINI, FRANCO Paolo,
MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI e VANZO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO
2001
Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di
previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di
riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro
atipici (n. 629) d'iniziativa del senatore RIPAMONTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
IL 18 SETTEMBRE 2001
Norme di tutela dei lavori "atipici" (n.
869) d'iniziativa dei senatori MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, DATO, VIVIANI,
GRUOSSO e DI SIENA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2001 dei quali
la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n.-848 ..................... Art.
7. (Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a
tempo parziale) 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo
parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso
di occupazione e, in particolare, il tasso di partecipazione delle donne, dei
giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro,
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) agevolazione
del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo
parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti
da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla
base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti
collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche
di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in
carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a), e comunque a fronte di
una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore; c)
estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale
a tempo determinato
Art. 8. (Delega
al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite) 1.
Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata,
temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
b) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) identificazione
dei criteri temporali di durata della prestazione o economici di ammontare del
corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale
rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale; 2) riconduzione
della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di
esso 3) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e
della sicurezza dei collaboratori, anche nel quadro di intese collettive;
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