| Normativa
e contact center: l'opt-out
Gli aspetti
che riguardano la tutela della privacy nelle attività di marketing one-to-one
sono sempre stati molto delicati, a partire dall celebre n. 676 del 31 dicembre
1996, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali". Di recente con legge del
24 marzo 2001, n. 127 "Differimento del termine per l'esercizio della delega
prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati
personali". All' Articolo.1) I decreti legislativi di cui all'articolo
1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed
o), e all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni,
in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati
entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi
indicati nella medesima legge. Rinviamo
al sito web del Garante delle Privacy e
ad un breve riassunto nel seguito. Ma ora ci interessa affrontare il tema
dell'opt-out.
Liste di cancellazione Il tema delle "liste di cancellazione"
dei consumatori che non intendono ricevere contatti di marketing e di promozione
è particolarmente sentito dal settore dei call center si richiama al principio
dell'opt-out, cioè quando l'attivazione (in questo caso espressa come volontà
di cancellazione) è a cura dell'interessato. Da
tempo si è parlato di "Mail & Telephone Preference Service",
servizi che dovrebbero fornire la promozione sul mercato di specifiche liste,
costruite, gestite e distribuite ai call center, ove risultino elencati i dati
(telefoni, fax, e-mail, cellulari, ecc...) di coloro che esprimono il principio
dell'opt-out. Con l'avvento della multicanalità, ovvero della
possibilità di impiego di vari canali di comunicazione elettronica e tra
loro integrati attraverro il contact center, la materia si sta facendo sempre
più complessa da normare.
Si ricorda che nel DPR n.77 del 11 gennaio
2001 "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia
di telecomunicazioni", l'articolo 20 riporta: "Servizi elenchi
abbonati..... 2. L'Autorità garantisce che: a) gli abbonati
abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione
del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere
di essere radiati dagli elenchi; b) gli elenchi di tutti gli abbonati
che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti, con
i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali, siano messi a disposizione
del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata
dall'Autorità, e aggiornati periodicamente..."
Per
quanto attiene alla comunicazione mediante posta elettronica, una recente proposta
di Direttiva comunitaria ( box a destra) prevede che vengano creati registri
per persone fisiche e giuridiche che richiedano espressamente di non accettare
di essere raggiunti da tale tipo di comunicazione. Su questa proposta di
direttiva in discussione, si nota che il testo nella versione pubblicata sulla
GU adotta la soluzione dellopt-in (consenso preventivo esplicito), mentre
nel testo presentato in Parlamento si è optato per lopt-out (opposizione)
con accese discussioni. Oggi la direttiva é in Commissione per revisione. | La
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000
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Inviate
i vostri pareri
sulle opportunità di creazione e gestione delle liste di opt-out
La
tavola seguente (fonte Markab) riporta alcuni esempi di possibili comunicazioni
mediante messaggi di telefonino (Sms) ponendo come variabili sia l'origine sia
le modalità di comunicazione (in termpo reale o in differita).
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Sarebbe
interessante che i call center disponessero di una profilazione di marketing impostata
anche in base al consenso ricevuto dai loro clienti. |
Informativa e della richiesta del consenso al trattamento dei dati Esiste
l'obbligo dell'informativa e della richiesta del consenso anche per finalità
relative al Crm. L'informativa deve evidenziare sempre gli scopi per cui
si raccolgono i dati personali. Non sono informative efficaci quelle in cui
si impiegano toni burocratici e con taglio legale. Nel caso in cui i dati
siano indispensabili per lo svolgimento di una determinata attività non
è necessario il consenso, ma l'informativa è comunque necessaria. Se
le informazioni provengono dalla navigazione via web i requisiti minimi per la
raccolta dei dati on-line richiedono l'obbligo dell'informativa, ovvero si devono
comunicare gli obiettivi per cui essi vengono impiegati, attraverso messaggi posti
su home page, quando si fa ricorso a cookie e si accede ad un altro sito. Una
recente proposta di direttiva UE riguarda la raccolta di dati collegato alle tecniche
di localizzazione tramite reti radio Gsm. In tal caso si prevede l'obbligo sia
dell'informativa sia del consenso. Il
DL 171/98 sul tema della privacy e delle telecomunicazioni riporta che nel caso
di telefonate e/o fax inviati automaticamente per attività di telemarketing
è necessario il consenso, salvo che i dati del chiamato provengano da registri
ed elenchi pubblici e se tali iniziative sono indispensabili per lo svolgimento
di un'attività economica.
A proposito dello spamming di e-mail
("posta spazzatura"), si definisce con questo termine l'invio di comunicazioni
ove l'identità del mittente è celata. |