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   Contratti di lavoro: chiarimenti

Da più parti - sia sul versante dei call center in house sia su quello degli outsourcer - si richiedono chiarimenti sull'applicabilità della nuova legge Biagi, ad esempio per il lavoro a progetto e per il lavoro a chiamata.
Al fine di dare una maggiore visibilità a queste problematiche CMMC mette a disposizione questa sessione del sito per un dibattito mirato.

--- Circolare del Welfware
Pubblicata la circolare n. 1 - 8/1/2004 che disciplina le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto. Leggere

9 ottobre 2003. Il decreto attuativo della legge Biagi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ne consegue che l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative che non rispondano ai requisiti del lavoro a progetto manterranno efficacia non oltre il 24 ottobre 2004, anche se termini diversi, anche superiori all'anno potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali,
stipulati in sede aziendale.

Vorrei rispondere ai quesiti partendo dalla richiesta - legittima - di avere "notizie certe".

Premessa: necessità di "avere notizie certe".
Qualunque legge è - entro certi limiti - soggetta ad interpretazione.
Anche prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della legge Biagi secondo autorevolissime e, direi, prevalenti interpretazioni non sarebbe stato possibile inquadrare l'attività di operatore di call center nell'ambito della parasubordinazione e, più in particolare della collaborazione coordinata e continuativa. Malgrado ciò - salvo incidenti di percorso tutto sommato marginali - gli operatori dei call center sono stati fino ad oggi anche inquadrati in tale maniera.
E' evidente che se si richiede al consulente "certezza", questa non potrà che essere data suggerendo di adottare la soluzione più conservativa, ossia l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, magari valendosi di tutte le norme tese ad ottimizzare la flessibilità del rapporto.

Massimo Preti

Risponde: Massimo Preti
Specializzazione:
contrattualistica, diritto societario e diritto del lavoro

Massimo Preti, Avvocato in Milano. Nato a Milano, 13 dicembre 1958
Laureato in giurisprudenza all'Università Statale di Milano magna cum laude
Esperienza aziendale quale dirigente responsabile di Uffici Legali di società quotate in Borsa. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1997.

Consultare, nel seguito,
le domande
pervenute
D e le risposte R

 

D Ho recentemente ricevuto una ennesima notizia riguardante la legge
Biagi di cui le chiedo conferma: dando per consolidato che i contratti a
progetto non possono essere accesi per collaborazioni riguardanti
l'attività peculiare dell'azienda, sembra che si stia preparando una riforma
che escluderà la categoria dei call center (e sembra dei pony express) da
questa limitazione. In sintesi, sembrerebbe che i call center potranno
utilizzare i contratti a progetto per regolare le collaborazioni dei propri
operatori. Sarebbe una lietissima novità, che ci solleverebbe tra l'altro
dalle gravose contrattazioni di secondo livello con le parti sindacali che
sembravano l'unica possibile soluzione per continuare ad utilizzare le
co.co.co.
R Non ho notizie in merito.
Troverei strana una deroga del tipo di quello prospettato e dedicata solo ad
alcuni settori produttivi.
E' invece abbastanza plausibile che nei prossimi mesi possano intervenire modifiche anche importanti ai decreti attuativi della legge Biagi. Oggi però si possono solo fare congetture.

 

D La legge 626/94 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, prevede delle visite mediche da far effettuare ai lavoratori. Riguardo ai videoterminalisti, sono previste per coloro che stanno più di 20 ore settimanali davanti al PC. Noi abbiamo alcuni co.co.co. è prevista anche per loro tale visita, poichè nel testo di legge a volte parla di "dipendenti" a volte di "lavoratore"? Chiedo chiarimenti in merito. Grazie.

R Ai sensi del primo comma dell'art.2 della legge 626 del 1994 lettera a) si intende per lavoratore la "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi".
Dunque i collaboratori coordinati e continuativi non sono inclusi nell'elenco, anche se, ove prestino la loro opera presso i locali del committente, pur non sussistendo alcun obbligo espresso, sarà prudente assoggettarli ad un regime similare a quello previsto dalla legge in questione.
I lavori a progetto sono invece espressamente inclusi nel campo di applicazione della 626/1994 dall'art. 66, comma quarto, dei decreti attuativi della Legge Biagi.

D Avrei bisogno di inserire alcune risorse per lo svolgimento di una serie di
attività. Vorrei ricorrere alla prestazione occasionale. Ho sentito alcune versioni discordanti: qualcuno inserisce le risorse senza sottoscrizione di alcun contratto, altri hanno predisposto un contratto. Quale è la corretta modalità?

R Secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art.61 del Decreto
lewgislativo 276/2003, si intendono per prestazioni occasionali "i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nell'anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro, nel qual caso trovano
applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
In sostanza perché si possa parlare di lavoro occasionale occorre la
concorrenza di due elementi:
- durata di non più di trenta giorni nel corso dell'anno solare;
- corrispettivo inferiore a euro 5.000.Non è richiesta dalla legge la forma scritta del contratto, ma appare
abbastanza consigliabile predisporlo, per evitare contestazioni, soprattutto
in sede di eventuale verifica previdenziale.
D Ho letto sul Sole24Ore che il decreto lgs 276 rinnova l'istituto
dell'appalto. Vorrei sapere se è confermato a Suo parere l'abrogazione del
principio della pari retribuzione tra quella del lavoratore dell'azienda
committente e del lavoratore dell'azienda appaltatrice. Sembra che anche il
riferimento all'impiego di capitali e attrezzature ex art.1 legge 1369/1960
non rappresenti più una condizione sufficiente a far presumere la mera
intermediazione di prestazione d'opera. In sostanza, dal punto di vista
delle fonti del diritto, in che raporti si pone il decreto lgs 276 con la
legge 1369/1960?

R Per prima cosa premettersi che l’art.85 del decreto legislativo 276/2000 ha abrogato la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che, di conseguenza, a far tempo dal 24 ottobre 2003 ha cessato di avere efficacia. In estrema sintesi, si può dire che la nuova normativa in materia si fonda sulla distinzione tra la c.d. “somministrazione di lavoro” – consentita a certe condizioni - e, appunto, l’appalto. L’art.29 del decreto legislativo in questione precisa che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Per altro l’art.84 del medesimo decreto legislativo prevede che “entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” Si deve concludere che, in attesa che entro il 24 aprile 2004 il Ministero indichi “codici di buone pratiche e indici presuntivi”, il punto di discriminazione tra appalto reale e fittizio rimarrà quello previsto dall’art.29 sopra riportato, che effettivamente, a mio giudizio, non contenendo ad esempio presunzioni del tipo di quelle indicate nel quesito, appare meno rigido della previsione contenuta nell’art.1 L.1369/1960. Infine, si deve confermare che con l’abrogazione della legge 1369/1960 sono scomparse anche quelle norme che erano contenute in tale legge, e che – in certi casi - imponevano al committente in solido con l’appaltatore di “corrispondere ai lavoratori da esso (appaltatore) dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro (committenti) dipendenti”.
D Nell'inserto di "Il sole 24Ore" dedicato interamente al decreto 276 uscito il 13-10-2003, a pag. 93 in particolare ed in altri parti si dice che "vi sono categorie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per cui non si applica il passaggio a lavoro a progetto" potrebbe essere il caso di attività come quelle svolte in un call center? A quali progetti si potrebbero riferire attività inbound come i servizi dei numeri verde oppure campagne di telemarketing? Dal 24 ottobre quale tipologia di contratto potrà essere effettuata per inserire un operatore di call center?
R
La legge attuativa dice in realtà che il lavoro a progetto può essere ricondotto ad un progetto ovvero a un programma di lavoro ovvero ad una fase di lavoro, il che - in linea di principio - potrebbe consentire che anche un operatore di call center esegua un lavoro a progetto.
Il problema vero - con specifico riferimento agli operatori di call center - è nella seconda parte della norma che fa riferimento al fatto che il progetto o la lavorazione o la fase della lavorazione debbano essere gestiti in completa autonomia dal collaboratore in funzione del risultato. Il che, ad esempio, pare escludere di poter concepire una forma retributiva oraria.
Dal 24 ottobre, la scelta della tipologia contrattuale dovrà essere effettuata caso per caso, tenendo presente che forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato (ad esempio lavoro a progetto) ove applicato in modo non appropriato comporteranno il rischio della conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato.
D 1. Vorrei chiarimenti sul concetto di "progetto" ovvero sul
contesto che consente di applicare il lavoro a progetto. Sono rimasto allarmato nel leggere nel sole 24h del 10/10 che "il lavoro a progetto non può risolversi in attività normali nella vita dell'impresa".
2. Un altro quesito nasce invece dalla lettura di Italia Oggi dello stesso giorno, che nel titolare "co.co.co. a tempo indeterminato" spiega che "il decreto legislativo n°276 consente di prorogare le cosiddette co.co.co. per un tempo indefinito, purché intervenga un contratto aziendale e si tratti di rapporti non riconducibili al lavoro a progetto. Quindi se il lavoro a progetto non è consentito si possono prorogare le co.co.co. a tempo indeterminato?
3. Se ne possono attivare di nuove oltre il giorno 24/10 p.v.?

R
1. La disposizione dice in realtà che il lavoro a progetto può essere ricondotto ad un progetto, ovvero a un programma di lavoro, ovvero ad una fase di lavoro, il che pare fare dubitare delle drastica posizione espressa nelle pagine dell'autorevole quotidiano. Il problema vero - con specifico riferimento agli operatori di call center - è nella seconda parte della norma che fa riferimento al fatto che il progetto o la lavorazione o la fase della lavorazione debbano essere gestiti in completa autonomia dal collaboratore in funzione del risultato. Il che, ad esempio, pare escludere di poter concepire una forma retributiva oraria.
2. L'interpretazione fornita da Italia Oggi (che non ho avuto il piacere di leggere) appare davvero interessante. Vero è che l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative che non rispondano ai requisiti del lavoro a progetto manterranno efficacia non oltre il 24 ottobre 2004, ma che termini diversi, anche superiori all'anno potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali. Vero però è anche che la legge fa riferimento ad "accordi sindacali di transizione al nuovo regime".
E' una questione di interpretazione stabilire se un accordo di transizione possa avere una durata indeterminata.
3. Dopo il 24 ottobre non sarà possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma solo, se ne ricorrono i presupposti, contratti a progetto, salvo ovviamente con riferimento a casi particolari quali ad esempio i contratti con amministratori di società.
D Quale la tipologia di contratto da stipulare con i collaboratori per effettuare un servizio di vendita di viaggi turistici, per il quale l'afflusso di richeste, già di per se molto variabile durante l'anno, può variare improvvisamente, rispetto alle previsioni, per effetto di attentati, eventi bellici, eventi naturale o metereologici anomali, ecc., ed il cui compenso per il gestore del Call Center dipende solo dalle vendite effettuate e non dalle persone tenute a disposizione? La stessa domanda, per effettuare un servizio di organizzazione di eventi, di durata non superiore ai quindici giorni?
R I
l quesito davvero bollente è il seguente: se devo assumere un operatore dopo il 24 ottobre, cosa mi conviene fare:
- stipulo un contratto di lavoro e progetto (a termine), con il rischio della conversione in rapporto di lavoro subordinato, magari a tempo indeterminato;
- stipulo un contratto di lavoro a termine e vedo come eventualmente si
evolve la normativa e la sua interpretazione?

Il consiglio non è davvero facile!!

D Quali considerazioni devono essere svolte volendo collocare un lavoratore per un periodo limitato a tre mesi e facendo riferimento alla normativa di attuazione della legge Biagi?
R La questione può essere utilmente affrontata esaminando ciò che – in via esemplificativa - non si può fare.
Non può essere una prestazione occasionale, perché di durata superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente.
Non può essere un contratto di inserimento, cha ha una durata minima di 9 mesi.
Venendo, invece, a ciò che si può fare, abbiamo – sempre in via esemplificativa – le seguenti alternative.
Può essere un contratto a progetto, salvo verificare che la prestazione sia riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
Può essere un contratto a termine, posto che tale tipologia di rapporto di lavoro non subisce influenze importanti dallo schema di decreto di attuazione della legge Biagi se non consentendo espressamente la possibilità del part time.

D Sarà possibile assumere come "apprendisti di V livello lavoratori che già hanno fatto esperienza come Co.Co.Co. ?
R Giova premettere che nessuna norma vieta esplicitamente di assumere come apprendisti degli ex co.co.co..
Tuttavia è fortemente sconsigliabile assumere come apprendisti lavoratori che abbiano fatto una esperienza come co.co.co, salvo che non vengano formati per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle seguite come co.co.co.
Questo al fine evitare contestazioni in ordine al valore formativo del contratto e vederlo trasformato a tutti gli effetti in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
D Riprendendo il tema del Co.co.co assunto come apprendista il rischio che si corre deriva da possibili accertamenti dell'INPS o da iniziativa specifica della persona ?
R Mi sembra improbabile - anche se non impossibile - che l'INPS arrivi ad
accertare una tale circostanza. Decisamente plausibile potrebbe essere,
invece, l'iniziativa del lavoratore, che, ad esempio, terminato il periodo
di apprendistato non dovesse essere assunto.
 

D E’ entrata in vigore la legge Biagi?
R Alla data 1° ottobre 2003 – è entrata in vigore solo la legge delega 14 febbraio 2003, n.30. Tale legge delega prevede l’emanazione dei decreti legislativi attuativi entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
In effetti, in data 1° agosto 2003, il quotidiano Sole 24 Ore ha pubblicato un testo di schema di decreto legislativo di attuazione, che però non ha alcuna efficacia non essendo stato a tutt’oggi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, ufficialmente emanato.
Di conseguenza – alla data odierna – la legge Biagi, essendo mancante dei decreti attuativi, non produce alcun effetto concreto.

D E' possibile delineare il significato di lavoro a progetto, aggiungendo esempi che ne aiutino la comprensione?
R L’art.61 dello schema di decreto attuativo della legge Biagi dice che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducbili a
uno o più progetti specifici
,
ovvero:
a programmi di lavoro o fasi di esse
In ogni caso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato
e
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Per comprendere il significato di questo nuovo istituto è probabilmente utile partire non tanto dalla tipologia di attività cui sono destinati, ma dai tre elementi che caratterizzano le modalità con le quali la prestazione deve essere svolta, ossia:
gestione autonoma (e quindi non subordinata), funzionalità ad un risultato (e quindi non semplice messa a disposizione di energie lavorative), indipendenza dal tempo impiegato (e quindi impossibilità di prevedere per esso una retribuzione periodica, mensile od oraria che sia).

Tanto premesso se ci domandiamo se un operatore di call center addetto ad un numero verde di assistenza possa essere considerato come lavoratore a progetto, dovremo dare risposta negativa, e infatti in questo caso, ancorché in linea di principio possa sostenersi che si tratti di una fase di programma di lavoro:
a) la gestione non è autonoma;
b) il lavoratore mette a disposizione il suo tempo in una determinata fascia oraria e viene pagato in relazione al tempo impiegato;
c) il lavoratore non ha un obbligazione di risultato, ma solo di mezzi nel senso che – per essere adempiente alle proprie obbligazioni - deve solo compiere una certa funzione (in questo caso rispondere al telefono).

Se invece si pensa ad un sistemista al quale viene commissionata la realizzazione di una certa parte di un programma, ricorrono tutte le caratteristiche del lavoro a progetto.
 

D E’ possibile stipulare ancora contratti di collaborazione coordinata e continuativa? E per quanto ancora?
R L’art.86 del decreto di attuazione nel testo pubblicato dal Sole 24 ore, stabilisce che “le collaborazioni coordinate e continuative che non possono essere ricondotte ad un progetto a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente provvedimento”.
Dunque, non essendo tale provvedimento entrato in vigore, è possibile stipulare ancora oggi contratti di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibili ad un progetto, sapendo che la loro efficacia cesserà entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti attuativi.
Si ricorda per altro che ai sensi del medesimo articolo “termini diversi, anche superiori all’anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più significativi sul piano nazionale”.


Nota sul contratto nazionale assicurativo
Il rinnovo del contratto nazionale del 1999 ha sancito l'inserimento dei call center assicurativi all'interno del contratto del settore ma a condizioni "di mercato", in grado cioè di reggere la "concorrenza esterna". Il personale dei call center viene pertanto disciplinato dalla parte prima del contratto nazionale per le norme di carattere generale, mentre una specifica parte terza regolamenta le peculiarità di tale personale in tema di orari, mansioni e retribuzione. Solo il 20% del personale doveva essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre, per il restante personale, era possibile l'utilizzo dei contratti a termine.
Il rinnovo del contratto, scaduto il 31/12/2001, ha segnato l'inizio di una marcia di avvicinamento di tale realtà a quella, piu complessiva, degli amministrativi, cone conseguente ricerca di rendere sempre più omogenee le parti del contratto nazionale che disciplinano le specifiche aree professionali.
Tra l'altro, si eleva la percentuale dei contratti a tempo indeterminato, per ogni call center, dal 20% al 45%, ed il trattamento economico complessivo dei coordinatori di team non potrà essere inferiore al quarto livello retributivo degli amministrativi.
Le retribuzioni vengono aumentate, dal 1/1/03 del 6,31% come per gli amministrativi mentre, per coloro che sono addetti alla vendita e che percepiscono compensi provvigionali, dal 1/1/2004 la parte fissa verrà aumentata di un ulteriore 2%.
Per tutti gli altri lavoratori dei call center, non a provvigioni, la nuova tabella economica, dal 1/1/2004, sarà quella del primo livello degli amministrativi.
Il rinnovo del contratto nazionale, avvenuto il 18/7/03 ha rappresentato una tappa importante nell'evoluzione delle norme che regolamentano i call center nel mondo assicurativo (estratto dal Notiziario della FNA - Dante Barban).



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