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Contratti di lavoro: chiarimenti
Da
più parti - sia sul versante dei call center in house sia su
quello degli outsourcer - si richiedono chiarimenti sull'applicabilità
della nuova legge Biagi, ad esempio per il lavoro a progetto e per
il lavoro a chiamata.
Al fine di dare una maggiore visibilità a queste problematiche
CMMC mette a disposizione questa sessione del sito per un dibattito
mirato.
Circolare
del Welfware
Pubblicata
la circolare n. 1 - 8/1/2004 che disciplina le collaborazioni coordinate
e continuative nella modalità a progetto. Leggere
9 ottobre 2003. Il decreto attuativo della legge
Biagi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ne consegue che l'efficacia delle collaborazioni coordinate
e continuative che non rispondano ai requisiti del lavoro a
progetto manterranno efficacia non oltre il 24 ottobre 2004,
anche se termini diversi, anche superiori all'anno potranno
essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali,
stipulati in sede aziendale.
Vorrei rispondere ai quesiti partendo dalla richiesta - legittima
- di avere "notizie certe".
Premessa:
necessità di "avere notizie certe".
Qualunque
legge è - entro certi limiti - soggetta ad interpretazione.
Anche prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della
legge Biagi secondo autorevolissime e, direi, prevalenti interpretazioni
non sarebbe stato possibile inquadrare l'attività di
operatore di call center nell'ambito della parasubordinazione
e, più in particolare della collaborazione coordinata
e continuativa. Malgrado ciò - salvo incidenti di percorso
tutto sommato marginali - gli operatori dei call center sono
stati fino ad oggi anche inquadrati in tale maniera.
E' evidente che se si richiede al consulente "certezza",
questa non potrà che essere data suggerendo di adottare
la soluzione più conservativa, ossia l'instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato, magari valendosi di tutte
le norme tese ad ottimizzare la flessibilità del rapporto.
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Risponde:
Massimo Preti
Specializzazione:
contrattualistica, diritto societario e diritto del lavoro
Massimo
Preti, Avvocato in Milano. Nato a Milano, 13 dicembre 1958
Laureato in giurisprudenza all'Università Statale di
Milano magna cum laude
Esperienza aziendale quale dirigente responsabile di Uffici
Legali di società quotate in Borsa. Iscritto all'Ordine
degli Avvocati di Milano dal 1997.
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Consultare,
nel seguito,
le domande pervenute
D
e le risposte
R
D
Ho recentemente ricevuto una ennesima notizia riguardante
la legge
Biagi di cui le chiedo conferma: dando per consolidato che
i contratti a
progetto non possono essere accesi per collaborazioni riguardanti
l'attività peculiare dell'azienda, sembra che si stia
preparando una riforma
che escluderà la categoria dei call center (e sembra
dei pony express) da
questa limitazione. In sintesi, sembrerebbe che i call center
potranno
utilizzare i contratti a progetto per regolare le collaborazioni
dei propri
operatori. Sarebbe una lietissima novità, che ci solleverebbe
tra l'altro
dalle gravose contrattazioni di secondo livello con le parti
sindacali che
sembravano l'unica possibile soluzione per continuare ad utilizzare
le
co.co.co.
R
Non ho notizie in merito.
Troverei strana una deroga del tipo di quello prospettato
e dedicata solo ad
alcuni settori produttivi. E'
invece abbastanza plausibile che nei prossimi mesi possano
intervenire modifiche anche importanti ai decreti attuativi
della legge Biagi. Oggi però si possono solo fare congetture.
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D
La legge 626/94 sulla sicurezza negli ambienti
di lavoro, prevede delle visite mediche da far effettuare
ai lavoratori. Riguardo ai videoterminalisti, sono previste
per coloro che stanno più di 20 ore settimanali davanti
al PC. Noi abbiamo alcuni co.co.co. è prevista anche
per loro tale visita, poichè nel testo di legge a volte
parla di "dipendenti" a volte di "lavoratore"?
Chiedo chiarimenti in merito. Grazie.
R
Ai sensi del primo comma dell'art.2
della legge 626 del 1994 lettera a) si intende per lavoratore
la "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici
e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività per conto
delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi
di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare
o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti
di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto fa discendere particolari obblighi".
Dunque i collaboratori coordinati e continuativi non sono inclusi
nell'elenco, anche se, ove prestino la loro opera presso i locali
del committente, pur non sussistendo alcun obbligo espresso,
sarà prudente assoggettarli ad un regime similare a quello
previsto dalla legge in questione.
I lavori a progetto sono invece espressamente inclusi nel campo
di applicazione della 626/1994 dall'art. 66, comma quarto, dei
decreti attuativi della Legge Biagi. |
D
Avrei bisogno di inserire alcune risorse per lo
svolgimento di una serie di
attività. Vorrei ricorrere alla prestazione occasionale.
Ho sentito alcune versioni discordanti: qualcuno inserisce
le risorse senza sottoscrizione di alcun contratto, altri
hanno predisposto un contratto. Quale è la corretta
modalità?
R
Secondo quanto disposto dal secondo
comma dell'art.61 del Decreto
lewgislativo 276/2003, si intendono per prestazioni occasionali
"i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nell'anno
solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro, nel qual
caso trovano
applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
In
sostanza perché si possa parlare di lavoro occasionale
occorre la
concorrenza di due elementi:
- durata di non più di trenta giorni nel corso dell'anno
solare;
- corrispettivo inferiore a euro 5.000.Non è richiesta
dalla legge la forma scritta del contratto, ma appare
abbastanza consigliabile predisporlo, per evitare contestazioni,
soprattutto
in sede di eventuale verifica previdenziale.
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D
Ho letto sul Sole24Ore che il decreto lgs 276
rinnova l'istituto
dell'appalto. Vorrei sapere se è confermato a Suo parere
l'abrogazione del
principio della pari retribuzione tra quella del lavoratore
dell'azienda
committente e del lavoratore dell'azienda appaltatrice. Sembra
che anche il
riferimento all'impiego di capitali e attrezzature ex art.1
legge 1369/1960
non rappresenti più una condizione sufficiente a far
presumere la mera
intermediazione di prestazione d'opera. In sostanza, dal punto
di vista
delle fonti del diritto, in che raporti si pone il decreto lgs
276 con la
legge 1369/1960?
R
Per prima cosa premettersi che l’art.85 del decreto legislativo
276/2000 ha abrogato la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che,
di conseguenza, a far tempo dal 24 ottobre 2003 ha cessato di
avere efficacia. In
estrema sintesi, si può dire che la nuova normativa in
materia si fonda sulla distinzione tra la c.d. “somministrazione
di lavoro” – consentita a certe condizioni - e,
appunto, l’appalto. L’art.29 del decreto legislativo
in questione precisa che “il contratto di appalto, stipulato
e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile,
si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione
dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può
anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del
servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,
nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore,
del rischio d'impresa”. Per altro l’art.84 del medesimo
decreto legislativo prevede che “entro sei mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici
di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione
illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa
verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione
effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore.
Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria
stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
Si deve concludere che, in attesa che entro il 24 aprile 2004
il Ministero indichi “codici di buone pratiche e indici
presuntivi”, il punto di discriminazione tra appalto reale
e fittizio rimarrà quello previsto dall’art.29
sopra riportato, che effettivamente, a mio giudizio, non contenendo
ad esempio presunzioni del tipo di quelle indicate nel quesito,
appare meno rigido della previsione contenuta nell’art.1
L.1369/1960. Infine, si deve confermare che con l’abrogazione
della legge 1369/1960 sono scomparse anche quelle norme che
erano contenute in tale legge, e che – in certi casi -
imponevano al committente in solido con l’appaltatore
di “corrispondere ai lavoratori da esso (appaltatore)
dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e
ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli
spettanti ai lavoratori da loro (committenti) dipendenti”.
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D
Nell'inserto di "Il
sole 24Ore" dedicato interamente al decreto 276 uscito
il 13-10-2003, a pag. 93 in particolare ed in altri parti si
dice che "vi sono categorie di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per cui non si applica il passaggio
a lavoro a progetto" potrebbe essere il caso di attività
come quelle svolte in un call center? A quali progetti si potrebbero
riferire attività inbound come i servizi dei numeri verde
oppure campagne di telemarketing? Dal 24 ottobre quale tipologia
di contratto potrà essere effettuata per inserire un
operatore di call center?
R La
legge attuativa dice in realtà che il lavoro a progetto
può essere ricondotto ad un progetto ovvero a un programma
di lavoro ovvero ad una fase di lavoro, il che - in linea di
principio - potrebbe consentire che anche un operatore di call
center esegua un lavoro a progetto.
Il problema vero - con specifico riferimento agli operatori
di call center - è nella seconda parte della norma che
fa riferimento al fatto che il progetto o la lavorazione o la
fase della lavorazione debbano essere gestiti in completa autonomia
dal collaboratore in funzione del risultato. Il che, ad esempio,
pare escludere di poter concepire una forma retributiva oraria.
Dal 24 ottobre, la scelta della tipologia contrattuale dovrà
essere effettuata caso per caso, tenendo presente che forme
contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato (ad
esempio lavoro a progetto) ove applicato in modo non appropriato
comporteranno il rischio della conversione del contratto in
rapporto di lavoro subordinato. |
D
1. Vorrei chiarimenti
sul concetto di "progetto" ovvero sul
contesto che consente di applicare il lavoro a progetto. Sono
rimasto allarmato nel leggere nel sole 24h del 10/10 che "il
lavoro a progetto non può risolversi in attività
normali nella vita dell'impresa".
2. Un altro quesito nasce invece dalla lettura di Italia Oggi
dello stesso giorno, che nel titolare "co.co.co. a tempo
indeterminato" spiega che "il decreto legislativo
n°276 consente di prorogare le cosiddette co.co.co. per
un tempo indefinito, purché intervenga un contratto aziendale
e si tratti di rapporti non riconducibili al lavoro a progetto.
Quindi se il lavoro a progetto non è consentito si possono
prorogare le co.co.co. a tempo indeterminato?
3. Se ne possono attivare di nuove oltre il giorno 24/10 p.v.?
R 1.
La disposizione dice in realtà che il lavoro a progetto
può essere ricondotto ad un progetto, ovvero a un programma
di lavoro, ovvero ad una fase di lavoro, il che pare fare dubitare
delle drastica posizione espressa nelle pagine dell'autorevole
quotidiano. Il problema vero - con specifico riferimento agli
operatori di call center - è nella seconda parte della
norma che fa riferimento al fatto che il progetto o la lavorazione
o la fase della lavorazione debbano essere gestiti in completa
autonomia dal collaboratore in funzione del risultato. Il che,
ad esempio, pare escludere di poter concepire una forma retributiva
oraria.
2. L'interpretazione fornita da Italia Oggi (che non ho avuto
il piacere di leggere) appare davvero interessante. Vero è
che l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
che non rispondano ai requisiti del lavoro a progetto manterranno
efficacia non oltre il 24 ottobre 2004, ma che termini diversi,
anche superiori all'anno potranno essere stabiliti nell'ambito
di accordi sindacali. Vero però è anche che la
legge fa riferimento ad "accordi sindacali di transizione
al nuovo regime".
E' una questione di interpretazione stabilire se un accordo
di transizione possa avere una durata indeterminata.
3. Dopo il 24 ottobre non sarà possibile stipulare contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, ma solo, se ne
ricorrono i presupposti, contratti a progetto, salvo ovviamente
con riferimento a casi particolari quali ad esempio i contratti
con amministratori di società. |
D
Quale la tipologia di
contratto da stipulare con i collaboratori per effettuare un
servizio di vendita di viaggi turistici, per il quale l'afflusso
di richeste, già di per se molto variabile durante l'anno,
può variare improvvisamente, rispetto alle previsioni,
per effetto di attentati, eventi bellici, eventi naturale o
metereologici anomali, ecc., ed il cui compenso per il gestore
del Call Center dipende solo dalle vendite effettuate e non
dalle persone tenute a disposizione? La stessa domanda, per
effettuare un servizio di organizzazione di eventi, di durata
non superiore ai quindici giorni?
R Il
quesito davvero bollente è il seguente: se
devo assumere un operatore dopo il 24 ottobre, cosa mi conviene
fare:
- stipulo un contratto di lavoro e progetto (a termine), con
il rischio della conversione in rapporto di lavoro subordinato,
magari a tempo indeterminato;
- stipulo un contratto di lavoro a termine e vedo come eventualmente
si
evolve la normativa e la sua interpretazione?
Il
consiglio non è davvero facile!! |
D
Quali considerazioni devono essere svolte volendo
collocare un lavoratore per un periodo limitato a tre mesi
e facendo riferimento alla normativa di attuazione della legge
Biagi?
R
La questione può essere utilmente affrontata esaminando
ciò che – in via esemplificativa - non
si può fare.
Non può essere una prestazione occasionale,
perché di durata superiore a 30 giorni nel corso dell’anno
solare con lo stesso committente.
Non può essere un contratto di inserimento,
cha ha una durata minima di 9 mesi.
Venendo, invece, a ciò che si può fare,
abbiamo – sempre in via esemplificativa – le seguenti
alternative.
Può essere un contratto a progetto,
salvo verificare che la prestazione sia riconducibile a uno
o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi
di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente
dal collaboratore in funzione del risultato.
Può essere un contratto a termine,
posto che tale tipologia di rapporto di lavoro non subisce
influenze importanti dallo schema di decreto di attuazione
della legge Biagi se non consentendo espressamente la possibilità
del part time. |
D
Sarà possibile
assumere come "apprendisti di V livello lavoratori che
già hanno fatto esperienza come Co.Co.Co. ?
R
Giova premettere che nessuna norma vieta esplicitamente di assumere
come apprendisti degli ex co.co.co..
Tuttavia
è fortemente sconsigliabile assumere
come apprendisti lavoratori che abbiano fatto una esperienza
come co.co.co, salvo che non vengano formati per lo svolgimento
di mansioni diverse da quelle seguite come co.co.co.
Questo al fine evitare contestazioni in ordine al valore formativo
del contratto e vederlo trasformato a tutti gli effetti in contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. |
D
Riprendendo il tema del Co.co.co assunto
come apprendista il rischio che si corre deriva da possibili
accertamenti dell'INPS o da iniziativa specifica della persona
?
R
Mi
sembra improbabile - anche se non impossibile - che l'INPS arrivi
ad
accertare una tale circostanza. Decisamente plausibile potrebbe
essere,
invece, l'iniziativa del lavoratore, che, ad esempio, terminato
il periodo
di apprendistato non dovesse essere assunto.
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D
E’ entrata in vigore la legge Biagi?
R
Alla data 1° ottobre 2003 – è entrata in
vigore solo la legge delega 14 febbraio 2003, n.30. Tale legge
delega prevede l’emanazione dei decreti legislativi
attuativi entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
In effetti, in data 1° agosto 2003, il quotidiano Sole
24 Ore ha pubblicato un testo di schema di decreto legislativo
di attuazione, che però non ha alcuna efficacia non
essendo stato a tutt’oggi pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e, quindi, ufficialmente emanato.
Di conseguenza – alla data odierna – la legge
Biagi, essendo mancante dei decreti attuativi, non produce
alcun effetto concreto. |
D
E' possibile delineare il significato di lavoro a progetto,
aggiungendo esempi che ne aiutino la comprensione?
R
L’art.61 dello schema di decreto attuativo della legge
Biagi dice che “i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa devono essere riconducbili a
uno o più progetti specifici,
ovvero:
a programmi di lavoro o fasi di esse
In ogni caso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato
e
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione
dell’attività lavorativa.
Per comprendere il significato di questo nuovo istituto è
probabilmente utile partire non tanto dalla tipologia di attività
cui sono destinati, ma dai tre elementi che caratterizzano
le modalità con le quali la prestazione deve essere svolta,
ossia:
gestione autonoma (e quindi non subordinata),
funzionalità ad un risultato (e quindi
non semplice messa a disposizione di energie lavorative), indipendenza
dal tempo impiegato (e quindi impossibilità
di prevedere per esso una retribuzione periodica, mensile od
oraria che sia).
Tanto premesso se ci domandiamo se un operatore di call center
addetto ad un numero verde di assistenza possa essere considerato
come lavoratore a progetto, dovremo dare risposta negativa,
e infatti in questo caso, ancorché in linea di principio
possa sostenersi che si tratti di una fase di programma di lavoro:
a) la gestione non è autonoma;
b) il lavoratore mette a disposizione il suo tempo in una determinata
fascia oraria e viene pagato in relazione al tempo impiegato;
c) il lavoratore non ha un obbligazione di risultato, ma solo
di mezzi nel senso che – per essere adempiente alle proprie
obbligazioni - deve solo compiere una certa funzione (in questo
caso rispondere al telefono).
Se invece si pensa ad un sistemista al quale viene commissionata
la realizzazione di una certa parte di un programma, ricorrono
tutte le caratteristiche del lavoro a progetto.
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D
E’ possibile
stipulare ancora contratti di collaborazione coordinata e
continuativa? E per quanto ancora?
R
L’art.86 del decreto di attuazione nel testo pubblicato
dal Sole 24 ore, stabilisce che “le collaborazioni coordinate
e continuative che non possono essere ricondotte ad un progetto
a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla
loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall’entrata
in vigore del presente provvedimento”.
Dunque, non essendo tale provvedimento entrato in vigore,
è possibile stipulare ancora oggi contratti di collaborazione
coordinata e continuativa non riconducibili ad un progetto,
sapendo che la loro efficacia cesserà entro un anno
dall’entrata in vigore dei decreti attuativi.
Si ricorda per altro che ai sensi del medesimo articolo “termini
diversi, anche superiori all’anno, di efficacia delle
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell’ambito
di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui
al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze
aziendali dei sindacati comparativamente più significativi
sul piano nazionale”. |
Nota
sul contratto nazionale assicurativo
Il
rinnovo del contratto nazionale del 1999 ha sancito l'inserimento
dei call center assicurativi all'interno del contratto del settore
ma a condizioni "di mercato", in grado cioè di
reggere la "concorrenza esterna". Il personale dei call
center viene pertanto disciplinato dalla parte prima del contratto
nazionale per le norme di carattere generale, mentre una specifica
parte terza regolamenta le peculiarità di tale personale
in tema di orari, mansioni e retribuzione. Solo il 20% del personale
doveva essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
mentre, per il restante personale, era possibile l'utilizzo dei
contratti a termine.
Il rinnovo del contratto, scaduto il 31/12/2001, ha segnato l'inizio
di una marcia di avvicinamento di tale realtà a quella,
piu complessiva, degli amministrativi, cone conseguente ricerca
di rendere sempre più omogenee le parti del contratto nazionale
che disciplinano le specifiche aree professionali.
Tra l'altro, si eleva la percentuale dei contratti a tempo indeterminato,
per ogni call center, dal 20% al 45%, ed il trattamento economico
complessivo dei coordinatori di team non potrà essere inferiore
al quarto livello retributivo degli amministrativi.
Le retribuzioni vengono aumentate, dal 1/1/03 del 6,31% come per
gli amministrativi mentre, per coloro che sono addetti alla vendita
e che percepiscono compensi provvigionali, dal 1/1/2004 la parte
fissa verrà aumentata di un ulteriore 2%.
Per tutti gli altri lavoratori dei call center, non a provvigioni,
la nuova tabella economica, dal 1/1/2004, sarà quella del
primo livello degli amministrativi.
Il rinnovo del contratto nazionale, avvenuto il 18/7/03 ha rappresentato
una tappa importante nell'evoluzione delle norme che regolamentano
i call center nel mondo assicurativo (estratto dal Notiziario
della FNA - Dante Barban).
Questo
servizio è disponibile solo per le società iscritte
a CMMC.
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