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   Contratti di lavoro: altri chiarimenti (anno 2004)

Dopo una intensa attività condotta nell'ultima parte del 2003 (vedere),  riapriamo questo prezioso "angolo di consulenza".


Massimo Preti

Risponde: Massimo Preti
Specializzazione:
contrattualistica, diritto societario e diritto del lavoro


Massimo Preti, Avvocato in Milano. Nato a Milano, 13 dicembre 1958
Laureato in giurisprudenza all'Università Statale di Milano magna cum laude
Esperienza aziendale quale dirigente responsabile di Uffici Legali di società quotate in Borsa. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1997.

Consultare, nel seguito,
le domande
pervenute
D e le risposte R

 

D E' possibile applicare il contratto di LAVORO A CHIAMATA per
operatori di un Call Center? Se si in che misura?
Grazie
Mirella Schifano -
novembre 2004

R Il contratto di lavoro intermittente - meglio noto come contratto di lavoro a chiamata - viene definito dall'art. 33 del d.lgs. 276/2003 come quel
contratto attraverso il quale un lavoratore "si pone a disposizione di un
datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa" nei limiti
previsti dalla legge stessa.
L
e prestazioni che possono essere oggetto di questa forma contrattuale
saranno individuate dai contratti collettivi applicabili all'impresa
interessata.
Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 2004, in attesa delle
determinazioni della contrattazione collettiva, viene comunque ammessa la
stipulazione di contratti di lavoro intermittente per le tipologie di
attività indicate nella tabella allegata al r.d. 9 dicembre 1923, n.2657.
Tra tali attività rientrano - al punto 12 - gli "addetti ai centralini
telefonici privati" e sembra quindi poter concludere che tale tipologia di
contratti possa essere applicata agli operatori di call center, almeno in
attesa di quanto produrrà la contrattazione collettiva.
Il contratto può essere stipulato:
a) con qualsiasi lavoratore per il lavoro nel week end o in periodi
predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie);
b) in via sperimentale, indipendentemente dal tipo di attività da lavoratori
disoccupati con meno di 25 anni o da lavoratori con più di 45 anni che siano
stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti nelle liste di
mobilità o collocamento;
c) non può essere stipulato dalle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi prevista dal D. Lgs 626/1994.


 

D Il D. Lgs 626/94 si applica ai lavoratori a progetto ai sensi del D.
Lgs 276/2003 art.66 comma 4; volevo quindi chiederle se, di conseguenza, i lavoratori a progetto rientrano anche nel computo del numero dei lavoratori dal quale il D. Lgs 626/94 fa discendere particolari obblighi (ad es. autocertificazione al posto di documentazione di valutazione dei rischi ecc..). Grazie
Francesco Chirico -
novembre 2004

R La materia della tutela della salute e sicurezza del lavoro per i lavoratori
a progetto è espressamente menzionata dall’art. 66, comma 4 del D. Lgs n.
276/03 che stabilisce che ai rapporti di lavoro a progetto si applicano le
norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D. Lgs n. 626 del 1994,
quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente. Anche nel caso del lavoro a progetto, le eventuali misure a
tutela della salute e sicurezza del lavoro devono essere menzionate nel
contratto. Quando, pertanto, il lavoratore a progetto svolga la propria opera nei luoghi di lavoro del committente è da considerarsi lavoratore ai sensi dell’ art. 2, D. Lgs n. 626/94.

--- Circolare del Welfware
Pubblicata la circolare n. 1 - 8/1/2004 che disciplina le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto. Leggere

 


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